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Segnalazione Certificata di Agibilità

Cos'è la Segnalazione certificata di agibilità - sca

L’iter procedurale per l’ottenimento del certificato di agibilità è stato sostituito dalla presentazione allo Sportello Unico della Segnalazione Certificata di Agibilità, che attesta “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità”. 

Essa è normato dall’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Le differenze sostanziali con il Certificato di Agibilità consistono nel fatto che è il direttore dei lavori o il professionista abilitato ad attestare quanto richiesto dalla normativa – in una sorta di autocertificazione – e che l’utilizzo degli immobili è consentito dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico.

Interventi che richiedono la trasmissione della sca

La Segnalazione Certificata di Agibilità va presentata con riferimento ai seguenti interventi:

§  nuove costruzioni;

§  ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

§  interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La segnalazione certificata può essere presentata anche per agibilità parziali, che riguardino:

§  singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

§  singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

In entrambi i casi l’accesso alle unità immobiliari dichiarate agibili dovrà avvenire in piena sicurezza senza commistioni con la parte ancora adibita a cantiere.

Chi può presentare la SCA

Può presentare allo Sportello Unico la Segnalazione Certificata di Agibilità il soggetto titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o suoi successori o aventi causa, ovvero chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce.

Documentazione da trasmettere

La della Segnalazione Certificata di  Agibilità, deve essere corredata della seguente documentazione:

§  attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità;

§  certificato di collaudo statico (art. 67 DPR 380/2001) o dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (art. 67, c. 8-bis, DPR 380/2001). Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni (ovvero il certificato di rispondenza sismica) previsto dall’articolo 62 (art. 67, c. 7, DPR 380/2001), in modo da evitare il sovrapporsi di adempimenti simili;

§  dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata dall’art. 11 del D.M. LL.PP. n. 236/89 e art. 77 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. per gli edifici privati, e art. 82 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;

§  gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale, estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante delle unità immobiliari, o concorrono a determinarne l’uso e la rendita;

§  dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Onerosità della SCA

La segnalazione di Agibilità comporta il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dall’Amministrazione Comunale.

Procedimento istruttorio

Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico la segnalazione certificata di agibilità.

Lo sportello rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione della segnalazione.

Dalla data di presentazione della segnalazione completa di tutta la documentazione prescritta, è ammesso l’utilizzo delle costruzioni.

Nel termine di giorni 30 dal deposito l’amministrazione effettua le verifiche ed entro questo termine può ordinare di conformare l’immobile alle eventuali prescrizioni stabilite dagli organi e dalle amministrazioni competenti (il termine del controllo della segnalazione certificata di agibilità è quello stabilito in via generale per le SCIA dall’art. 19, comma 6-bis della L. 241/1990).

Sanzioni

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità allo Sportello Unico nel termine stabilito di 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 77,00 ad € 464,00 (art. 24, comma. 3, del D.P.R. n.380/01).

Controlli

Sulle segnalazioni certificate di agibilità potranno essere effettuati dei controlli, comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

Modulistica per la SCA

Con delibera di Giunta Comunale n° 32 del 12/04/2018, il Comune ha preso atto dell’adozione da parte della Regione Calabria dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016 e contemporaneamente ha approvato e adottato dei modelli integrativi a quelli relativi ai procedimenti edilizi approvati con decreto del Dirigente Regionale  dello Sviluppo Economico n° 6352/2017 e n° 11264/2017, redatti dall’Area Tecnica e sotto allegati.

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