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Comunicazione di Inizio Lavori

Cos'è la Comunicazione Inizio Lavori - CIL

La Comunicazione Inizio Lavori (CIL) è un titolo abilitativo, necessario per le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità(artt. 6, comma 1 lett. e-bis) del dpr 380/2001). 

Benché tali opere rientrano nella casistica dell’edilizia libera, il legislatore ha previsto una comunicazioni di avvio lavori.

Interventi di edilizia libera ma che necessitano di CIL

La CIL è finalizzata per le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee, e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità(artt. 6, comma 1 lett. e-bis) del dpr 380/2001). Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

A seguito della pubblicazione in gazzetta ufficiale del glossario dell’edilizia libera, tali opere vengono classificate come di seguito:

§  gazebo: Installazione,

§  stand fieristico: Installazione,

§  servizi igienici mobili: Installazione,

§  tensostrutture, pressostrutture e assimilabili: Installazione,

§  elementi espositivi vari: Installazione,

§  aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente: Installazione,

Chi può presentare la CIL

Il testo unico non specifica chi puo presentare la CIL per le opere sopra descritte, ma per estensione con i titoli edilizi superiori, dovrebbe essere “l’interessato” colui che trasmette la CIL. Tale figura può essere paragonata ai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).

Onerosità della CIL

La CIL comporta il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dall’Amministrazione Comunale.

Tempi e Controlli

L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica e deve concludersi entro  90 (novante) giorni

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori, secondo il modello standardizzato approvato dalla Regione Calabria.

Il Testo Unico dell’Edilizia, non precisa il tempo entro il quale l’istruttoria della pratica deve essere conclusa, pertanto sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. entro il termine di n. 30 (trenta) giorni decorrente dal deposito della Comunicazione, il Responsabile del Procedimento, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. La notifica di cui sopra interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Durata della CIL

La durata della CIL è di 90 giorni dalla data di trasmissione.

Modulistica per la CIL

Con delibera di Giunta Comunale n° 32 del 12/04/2018, il Comune ha preso atto dell’adozione da parte della Regione Calabria dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016 e contemporaneamente ha approvato e adottato dei modelli integrativi a quelli relativi ai procedimenti edilizi approvati con decreto del Dirigente Regionale  dello Sviluppo Economico n° 6352/2017 e n° 11264/2017, redatti dall’Area Tecnica e sotto allegati.

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