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Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria

Cos'è la SCIA in sanatoria

Il SCIA in sanatoria prevista dall'articolo 37 del DPR 380/2001 è un titolo autorizzativo che consente la regolarizzazione di abusi edilizi, ovvero di opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità da esse

Essa è normato dall’art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Interventi che richiedono la SCIA in sanatoria

La SCIA in sanatoria può essere trasmessa per interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 23 del DPR 380/2001, o in difformità dalla stessa. Sono esclusi gli abusi edilizi per i quali sarebbe stato necessario il permesso di costruire e pertanto quelli per cui è stata utilizzata la SCIA in sostituzione del permesso di costruire. In tali casi sarà necessario procedere alla trasmissione di un permesso di costruire in sanatoria 

Chi può ottenere la SCIA in sanatoria

Secondo quanto previsto dall’art 36 del DPR 380/2001, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria.

Presupposti per la trasmissione della SCIA in sanatoria

Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

La SCIA in sanatoria presuppone pertanto come requisito fondamentale la doppia conformità. Ad esempio, se una persona realizza un intervento edilizio diverso da quello previsto nella SCIA presentata e nel frattempo il comune ha approvato un nuovo strumento urbanistico, sarà valida la SCIA in sanatoria solo se gli interventi potevano essere realizzati sia con il precedente strumento urbanistico che con quello attuale.

Onerosità della SCIA in sanatoria

La SCIA in sanatoria è onerosa; si applica una sanzione pecuniaria per la sanabilità dell’opera,

il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

Inoltre, quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

Qualora gli interventi di cui al periodo precedente sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A), il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

Sanatoria in corso d’opera

Questa SCIA in sanatoria “in corso d’opera” non prevede un procedimento di verifica puntuale di doppia conformità come invece applicato per gli accertamenti di conformità, piuttosto è soggetta alla normale procedura amministrativa della SCIA ordinaria.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. fermo restando che Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA in sanatoria riscontrati l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia

Procedimento e termini di istruttoria

Una volta presentata, la SCIA in sanatoria, secondo il modello standardizzato approvato dalla Regione Calabria, viene esaminata entro 60 giorni dal SUE che verifica la conformità e può respingere la richiesta se non c'è conformità urbanistica o edilizia (nel frattempo, eventuali provvedimenti repressivi o sanzionatori sull’abuso edilizio restano sospesi per 60 giorni).

Se la risposta non arriva entro 60 giorni dalla presentazione, la domanda si intende respinta: il silenzio-diniego comunale può essere contestato, dal richiedente, entro e non oltre ulteriori 60 giorni ma, in ogni caso, deve pagare il permesso/contributo di costruzione (maggiorato) prima che il comune lo rilasci. In caso le violazioni di altezza e superficie non superino il 2% delle misure indicate, non ci sarà contestazione.

Modulistica per la SCIA in sanatoria

Con delibera di Giunta Comunale n° 32 del 12/04/2018, il Comune ha preso atto dell’adozione da parte della Regione Calabria dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016 e contemporaneamente ha approvato e adottato dei modelli integrativi a quelli relativi ai procedimenti edilizi approvati con decreto del Dirigente Regionale  dello Sviluppo Economico n° 6352/2017 e n° 11264/2017, redatti dall’Area Tecnica e sotto allegati.

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