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Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Cos'è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA

La Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) è un titolo edilizio, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Essa consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione (Scia) asseverata da un tecnico abilitato.

Interventi che possono essere eseguiti tramite scia

La Scia, secondo il modello standardizzato approvato dalla Regione Calabria, può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio.

Ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a)    gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001) qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio:

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

b)    gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c) del DPR 380/2001) qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio:

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio

c)     gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001) che:

a.     non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

b.     non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

c.      limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,

d.     non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

d)     le varianti a permessi di costruire

a.     che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,

b.     che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,

c.      non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

d.     e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

e)    le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale e che siano comunicate a fine lavori con attestazione del professionista a condizione che:

a.     siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e

b.     siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui sopra. Attualmente la Regione Calabria non ha modificato quanto previsto dall’art. 23 del DPR 380/2001.

È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi sopra descritti, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA

L'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, sia contemporaneamente che anteriormente alla presentazione della SCIA. Sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti richiesti. Se entro 60 giorni dalla domanda alcuni enti non si sono pronunciati, il responsabile del procedimento provvederà ad organizzare una conferenza dei servizi.

L'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi

Interventi subordinati a SCIA in alternativa al permesso di costruire

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a)    gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

b)    gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c)     gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Non trova applicazione per zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Chi può presentare la SCIA

La scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).

Onerosità della SCIA

La SCIA comporta il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dall’Amministrazione Comunale.

La SCIA in sostituzione del permesso di costruire prevede che oltre ai diritti di segreteria, venga versato anche il contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), così come previsto per il permesso di costruire, così come prevsito dall’art. 16 del DPR 380/2001, fatte salve le fattispecie di esenzione previste dall’art. 17, comma 3, del citato DPR 380/2001.

Tempi e Controlli

L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica.

Nel termine di 30 giorni, dalla presentazione della Scia (così come previsto dall’art. 19 della L. 241/90), l'Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, della L 241/90, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

La SCIA in sostituzione del permesso di costruire deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La SCIA è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia

Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo la comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale (Sportello Sue) dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti.

In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001.

Durata della SCIA

Non è espressamente specificato il termine (né dal testo unico né dalla legge 241/90). Tuttavia, avendo la SCIA sostituito la DIA, si fa genericamente riferimento al relativo termine di efficacia pari a 3 anni.

Differentemente, per la SCIA in sostituzione del permesso di costruire è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni così come previsto dall’art. 23, comma 2 del DPR 380/2001.

In entrambi i casi, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

Proroga della SCIA

Non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte non ultimata di intervento è subordinata a nuova SCIA

Certificato di collaudo finale

Nei casi di SCIA in sostituzione del permesso di costruire, ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Sue, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Scia.

Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di 516 euro.

Modulistica per la SCIA

Con delibera di Giunta Comunale n° 32 del 12/04/2018, il Comune ha preso atto dell’adozione da parte della Regione Calabria dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016 e contemporaneamente ha approvato e adottato dei modelli integrativi a quelli relativi ai procedimenti edilizi approvati con decreto del Dirigente Regionale  dello Sviluppo Economico n° 6352/2017 e n° 11264/2017, redatti dall’Area Tecnica e sotto allegati.

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